Gomme invernali

L’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, impone l’obbligo, dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018, di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Spetta però agli enti locali predisporre le apposite ordinanze per imporre o meno l’obbligo, indicato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018. Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi dal 15 ottobre) e la disinstallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio). Chi circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada). Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

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